Nel diritto privato romano, la distinzione fra cose corporee e cose incorporee è significativa. Come si è venuta formando e quale ne è il destino? Il concetto di res incorporalis è implicitamente presente, in un'opera giuridica, almeno un secolo prima dell'era cristiana; ma la riflessione filosofica ne aveva già delineato, e in vari modi, i contorni. Vi rientrano, nel corso del tempo, figure come l'eredità e l'obbligazione, i diritti reali, gli istituti familiari, l'azione giudiziaria. Esse formano così un loro mondo, un invisibile regno della mente, antitetico e simmetrico rispetto a quello delle cose corporee, che pure cadono nella loro rete. Anche le cose corporee si raccolgono, d'altra parte, in categorie giuridicamente rilevanti, e il nome res vale soprattutto per loro. Il diritto deve occuparsene, e risolvere nella sua sterminata casistica i problemi che le riguardano, e che nascono dalla produzione e dallo scambio, dall'uso, dalle trasformazioni naturali e artificiali. La cultura antica forma l'orizzonte di questo libro. Solo osservandola sempre di nuovo, da angoli diversi, e interrogandoci su quanto ci unisce ad essa o ce ne allontana, potremo comprendere meglio la nostra condizione di moderni.