"La legge 18 giugno 1998, n.192, sul contratto di subfornitura nelle attività produttive - noto, nella prassi aziendale italiana, quale "subfornitura industriale" ovvero come fabbricazione o lavorazione "per conto terzi" [ ] ha presentato un'ampia serie di questioni interpretative già dalla sua emanazione, come dimostrano le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 5 marzo 2001, n.57 (in tema d'abuso di "dipendenza economica" rilevante per il mercato), nonché, da ultimo, ex art. 10 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n.231, in materia d'interessi moratori sui termini di pagamento, al fine di armonizzarne la quantificazione legale rispetto agli altri contratti commerciali di cui alla Direttiva n. 2000/35/CE. Il commento è conformato sulla base dell'impostazione normativa: definizione della subfornitura e rapporti esclusi, forma del contratto, clausole necessarie, termini di pagamento con relative sanzioni civili, sub-contrattazione, responsabilità delle parti nella produzione complessa, limitazione allo jus variandi, modalità del recesso, disciplina della proprietà industriale, aspetti tributari e processuali, diritto transitorio. Sono stati presi peraltro in considerazione ulteriori profili egualmente essenziali per l'applicazione della legge in commento nei rapporti transnazionali di off-shore subcontracting, come la disciplina doganale sull'origine dei beni complessi e sull'indicazione "Made in " (oggetto di una specifica previsione normativa nell'originario testo della legge stessa), la regolamentazione comunitaria sugli accordi di specializzazione produttiva (riformulata dal Regolamento 29 novembre 2000, n.2658/CE) o gli aspetti di diritto internazionale privato, oltre alla disciplina materiale uniforme sulla vendita dei beni mobili eventualmente applicabile alla fattispecie; una particolare attenzione è stata rivolta - infine - verso la nuova figura d'abuso della "dipendenza economica" (introdotta dall'art. 9 della legge in commento) ed ai suoi tratti differenziali sia con la disciplina contrattuale in tema di clausole vessatorie sia con la più generale legislazione antitrust"