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Parlare di un modello di civil law, utilizzare cioè una denominazione inglese per designare i sistemi romanisti, è un'aperta provocazione. Il volume si sofferma infatti più sulle rotture con il passato che sulle continuità con il diritto romano: a differenza della famiglia di common law, quella di civil law è stata una famiglia rivoluzionaria. Si considera quindi come la famiglia di civil law sia sorta, a partire dal XII secolo, come una vera e propria nuova organizzazione giuridica eurocontinentale, nonostante i richiami di continuità con il diritto romano. Il modello di civil law sarebbe, rispetto ad un alto medioevo comune al modello di common law, la particolare forma culturale assunta sul continente dalla Tradizione giuridica occidentale. Le sue caratteristiche profonde sarebbero da rintracciare nell'opera della dottrina e dei Grandi tribunali, che non nei Codici, i quali sono stati un'innovazione recente che, pur marcando la teoria delle fonti, non ne hanno sconvolto i caratteri principali. Due rotture con il passato caratterizzano anche il modello di civil law nelle forme assunte dopo l'età delle codificazioni. La prima si è compiuta con le dittature fasciste, che hanno affossato le libertà politiche e riformato quelle economiche in senso ordoliberale. La seconda si è realizzata con l'affermazione del patrimonio costituzionale europeo a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale.