Nell'àmbito della disciplina del fenomeno economico, la Costituzione, all'art. 45, primo comma, Cost., "riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Con tale riconoscimento - che, con evidenza, distingue la cooperazione, dunque in primis le società cooperative, dalle altre società, pur espressamente considerate in Costituzione (la piccola impresa agricola, le grandi società azionarie, l'impresa bancaria, ex artt. 44, primo comma, e 47, primo e secondo comma, Cost.; l'impresa artigiana, ex art. 45, secondo comma, Cost.)