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Con la revoca di un precedente testamento, il disponente può mantenere in vita la successione testamentaria, mutando o aggiungendo disposizioni o revocando solo in parte le precedenti o ripristinando un testamento precedente a quello revocato, ma può anche dar luogo alla successione legittima, limitandosi a revocare ogni precedente disposizione testamentaria senza null'altro disporre. La sostituzione ordinaria costituisce un momento di precipua attenzione per la scelta: il disponente ha l'occasione di perpetuare la propria scelta all'infinito (sostituzione successiva) e di modularla come meglio crede (sostituzione plurima e reciproca). Un congegno, dunque, la cui scarsa diffusione nella prassi è da attribuire alla scarsa conoscenza della sua utilità. La sostituzione fedecommissaria ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale a seguito della riforma del diritto di famiglia; ma l'evoluzione della giurisprudenza e i recenti interventi normativi ripropongono sotto una nuova luce le questioni sottese all'istituto: il divieto di sostituzione fedecommissaria in ogni altra ipotesi, il fedecommesso de residuo, l'attribuzione separata del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, la clausola "si sine liberis decesserit", il divieto di alienazione, i rapporti tra fedecommesso e trust, l'applicazione all'ipotesi di amministrazione di sostegno, l'usufrutto successivo.