Il codice penale disciplina il delitto di istigazione ed aiuto al suicidio di cui all'art. 580, nel libro II, Titolo XII ( Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale). Nella visione originaria del legislatore del 1930, la scelta politico - criminale di punire chi istiga od aiuta altri a togliersi la vita assolve, in ogni caso, la funzione di tutelare il bene - vita; se non è punibile lo stesso soggetto che tenta di darsi la morte, sono punibili i terzi che realizzando condotte volte a promuovere la scelta suicidiaria o ad agevolarne l'esecuzione, contribuiscono in entrambi i casi a cagionare la distruzione del bene protetto.